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·> INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO DI LAVORATORI IN ITALIA - LEGGE 30/12/2010, N. 238

19/01/2011 -

In base alla Legge n. 238 del 30.12.2010, i cittadini dell’Unione Europea che rientrano in Italia, trasferendovi il proprio domicilio - nonché la residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio della nuova attivitá lavorativa - per essere assunti presso un’impresa o per avviare un’attivitá di lavoro autonoma dopo aver maturato esperienze di lavoro o di studio all’estero, hanno diritto a benefici fiscali sotto forma di minore imponibilitá del reddito.

Per poter accedere a tali incentivi, i beneficiari devono soddisfare le seguenti condizioni alla data del 20 gennaio 2009:

sono altresí destinatari dei benefici fiscali anche i cittadini che:
Sono esclusi dal beneficio, i soggetti titolari di rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, che – in forza di tale rapporto – svolgono la loro attivitá lavorativa all’estero.

Il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell’Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio.

Fatto salvo il ricorso alla documentazione Europass, a richiesta degli interessati questa Cancelleria Consolare emetterá la dichiarazione di valore del diploma di laurea o del titolo di specializzazione post lauream conseguito all’estero e/o vidimerá la documentazione attestante l’attivitá lavorativa o di impresa svolta all’estero.



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