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Elezioni Europee


Normativa di riferimento: Legge n. 18/1979

Tipo di voto: presso seggi istituiti in loco dall'Ufficio Consolare

Spoglio delle schede: in Italia


Il Parlamento Europeo, eletto per la durata di cinque anni dai cittadini dei Paesi membri, realizza il coinvolgimento dei popoli dell'Unione nel processo decisionale. Esso ha ottenuto nel corso degli anni poteri sempre più significativi: insieme al Consiglio, svolge la funzione legislativa dell'Unione in molti settori e adotta, in via definitiva, il bilancio comunitario.

La legge 459/2001 sull’esercizio del diritto di voto all’estero non fa effetti per le Elezioni Europee, che sono regolate invece dalla Legge 24 gennaio 1979 n.18 e successive modificazioni. Alle elezioni europee dunque non si applica quindi il sistema del voto per corrispondenza: gli elettori italiani aventi diritto e stabilmente residenti nei Paesi dell’Unione Europea, possono infatti recarsi presso le apposite sezioni elettorali (seggi) istituite in loco dalla rete diplomatico-consolare.

Gli elettori italiani residenti all’estero possono anche optare, entri i termini previsti dalla legge, per il voto a favore dei candidati del Paese di residenza; essi possono anche tornare in Italia, usufruendo di agevolazioni tariffarie nei viaggi, e votare presso il proprio comune di residenza.

Si riportano di seguito - in estratto - alcuni articoli della Legge 24 gennaio 1979, n. 18, che sono d'interesse per i cittadini italiani residenti all'estero. Il testo completo della Legge n. 18/1979 è disponibile nella sezione Normativa - Legislazione.


TITOLO II - Elettorato

3. Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18º anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (...)


TITOLO III - Procedimento elettorale

7. I Comizi elettorali per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 50º giorno antecedente quello della votazione. La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea (...) sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministero dell'Interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi (...). Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dall'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi (...) danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonchè a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva, e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.


TITOLO VI - Elettori residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea

26. Gli elettori residenti nei Paesi membri della Comunità europea (...) per i quali è stata annotata nelle liste elettorali la condizione di residente all'estero, possono votare per la elezione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi. Tali sezioni devono essere istituite presso i consolati d'italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane ed altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunità (europea). (...) Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori per i quali nelle liste elettorali non sia stata apportata l'annotazione indicata al comma precedente e che si trovino nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea per motivi di lavoro o di studio, nonchè gli elettori familiari con essi conviventi. A tale fine, essi devono fare pervenire entro il 60º giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità - a norma dell'art. 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20/09/1979 - al consolato competente apposita domanda diretta al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

28. Entro il 20º giorno precedente la data della votazione i comuni provvedono a spedire agli elettori (...) il certificato elettorale ed apposita attestazione del sindaco che autorizza l'elettore a votare secondo le modalità del presente titolo, dandogli notizia del giorno e degli orari della votazione nonchè della località della votazione. (...) Gli elettori di cui al presente articolo, che entro il 5º giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del 3º comma dell'art. 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l'attestazione del sindaco, possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione che, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'Interno a norma del 1º comma dell'art. 30 o, in caso negativo, chiesta e ricevuta assicurazione telegrafica da parte del Comune competente che il richiedente ha titolo per essere ammesso al voto a norma dell'art. 26, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal citato art. 30 (...). Gli elettori di cui ai commi 1º e 2º dell'art. 26 della presente legge, iscritti nelle liste elettorali (...) dopo la compilazione degli elenchi di cui all'art. 30 della presente legge o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano (...).

30. Il Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero Affari Esteri trasmette ai capi degli uffici consolari (...) l'elenco degli elettori ammessi a votare nella relative circoscrizioni, compilato sulla base delle annotazioni di residenza nei Paesi membri della Comunità (europea) inserite nelle liste elettorali di tutti i comuni della Repubblica e delle domande presentate a norma del 2º comma dell'art. 26.

36. (...) Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni istituite a norma dell'art. 30 devono esibire il certificato elettorale e l'attestazione di cui al 1º comma dell'art. 28, ovvero la certificazione di cui al 3º comma dello stesso articolo. Inoltre, ha diritto a votare chi si presenta munito del certificato elettorale e dell'attestazione dalla quale risulta che è assegnato alla sezione, anche se non iscritto nel relativo elenco degli elettori. (...)

38. Gli elettori di cui al 1º comma dell'art. 26 e quelli di cui al 2º comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti. A tale fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. (...)


TITOLO VIII - Disposizioni penali

49. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di altro Paese membro della comunità, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da (...).

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