
AVVOCATI E MEDICI TRADUZIONI UFFICIALI E LEGALIZZAZIONI LA "APOSTILLE" DELL'AJA |
Avvocati
I seguenti studi legali hanno segnalato a questa Ambasciata la possibilità di fornire servizi professionali ed intrattenere con i loro clienti rapporti in lingua italiana. Si precisa che la lista è puramente informativa e non implica responsabilità da parte di questo Ufficio, e che il servizio prestato è di tipo privato e può comportare la corresponsione degli onorari che verranno liberamente fissati dalle parti.
Avv. Rafael CASAS HERRANZ
C/Sagasta, n. 32, 1º Dcha.
28004 MADRID
Tel. 914.444.430 - Fax 914.444.431
Avv. Raffaele GIANNATTASIO
Paseo de la Castellana, 35
28046 MADRID
Tel. 913.191.212 - Fax 917.887.399
E-mail: rgiannattasio@hotmail.com
Avv. Sebastián ENSEÑAT
C/Alfonso XII, n. 46
28014 MADRID
Tel. 914.203.517 - Fax 914.200.886
Avv. Maurizio DI UBALDO
C/Raimundo Fdez. Villaverde, 26/2º Ofic. 322
28003 MADRID
Tel. 915.338.167 / 915.359.801 – Fax: 915.338.130 / 28
Avv. Luis ZAPATA SÁIZ - Solozábal y Zapata
C/ Palestina 17, portal 1, bajo dcha. - 28100 Alcobendas
Tel. 912.615.704 – 917.296.803 - Fax 912.615.704
Avv. Marco BOLOGNINI - Castro, Sueiro & Varela
C/ Alcalá 75 - 28009 Madrid
Tel. 915. 775. 020 - Fax 914. 315. 931
RBS Abogados Corporate Consulting
C/ Fabiola 10 - 41004 Sevilla
Tel. 954.226.964 - Fax 954.228.549
Cellulari: 670.514.751 - 629.226.540
e-mail: info@rbsabogados.com - jc@rbsabogados.com
http://www.rbsabogados.com
Ambito territoriale: Andalucía ed Extremadura
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Medici
I seguenti proffessionisti possono intrattenere rapporti o fornire assistenza medica in lingua italiana:
Dott.ssa Stefania PARLATO
C/Viriato, 55/bajo izq. - 28010 Madrid
Centro Médico "Mesana"
Tel.: 911.261.680 - 639 289 584
e-mail: s.parlato@ya.com
Dott.ssa Matilde TRICARICO
C/Orense n. 33/8ºB - 28020 Madrid
Tel. 915.557.268
Dott.ssa Nelly Habed MAGAGNINI
C/Costa Rica, n. 24 - 28016 Madrid
Tel. 690.933.798
e-mail: nhmagagnini@gmail
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Traduzioni ufficiali, legalizzazioni, autentiche
Le traduzioni in Spagna
Normalmente i documenti in lingua straniera da presentare alle Pubbliche Amministrazioni (sia in Italia che in Spagna) devono essere muniti di traduzione.
Per effettuare una traduzione ufficiale in Spagna è necessario rivolgersi ad un traduttore ufficiale ("intérprete jurado"), figura autorizzata dal "Ministerio de Asuntos Exteriores" spagnolo all'esercizio di questa specifica professione:
> accedi da qui al sito del Ministerio de Asuntos Exteriores (http://www.maec.es - sito del Ministerio de Asuntos Exteriores > Información General > Ministerio > Tablón de Anuncios > Intérpretes Jurados)
Dopo aver effettuato una traduzione esistono due possibilità:
- documentazione con traduzione da presentare in Spagna: non sono necessari ulteriori interventi -salvo istruzioni contrarie dell'Amministrazione locale- in quanto la correttezza e validità del testo tradotto è responsabilità unicamente del traduttore ufficiale;
- documentazione con traduzione da presentare in Italia: bisogna provvedere a legalizzare la firma del traduttore per il tramite del Ministerio de Asuntos Exteriores e, successivamente, apporre la "Apostille" dell'Aja per il tramite del Ministerio de Justicia (pertanto normalmente non sono necessari ulteriori interventi da parte degli Uffici Consolari).
Nel caso che non sia stato possibile seguire la procedura sopra descritta, oppure se un Pubblico funzionario ha richiesto specificamente il timbro consolare, la Cancelleria Consolare è comunque a disposizione degli utenti sia per la legalizzazione della firma del traduttore ufficiale (avvertenza importante: la firma del traduttore deve essere tra quelle depositate presso la Cancelleria), sia per l'apposizione del timbro di traduzione conforme all'originale. In ogni caso la documentazione originale munita di traduzione dovrà essere presentata agli sportelli di Madrid, in orario al pubblico.
Avvertenze: il servizio legalizzazioni non è operativo per posta, tranne che per giustificate motivazioni; la Cancelleria Consolare può riservarsi l’approvazione delle traduzioni esibite dal richiedente, che verranno verificate dal Funzionario prima dell'apposizione del timbro consolare; il servizio ha un costo per ogni pagina da autenticare -vedi la Tabella delle Tariffe Consolari-; la Cancelleria non ha un servizio di traduzioni al pubblico.
Autentiche di atti (copia autenticata o copia conforme)
Gli Uffici Consolari offrono al pubblico un servizio di autentica di copie di documenti con le seguenti modalità:
· il servizio può essere richiesto di persona, oppure tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento d'identità del delegante
· gli interessati dovranno presentare agli sportelli l'originale del documento e la/le relativa/e fotocopia/e da autenticare
Si ricorda che i cittadini dell'Unione Europea possono avvalersi della modalità alternativa per l'autentica di documenti firmando direttamente un atto notorio che attesta la conformità delle copie al documento originale (art. 19 del DPR 445/2000).
Autentica di firma e/o di fotografia
Per l'autentica della propria firma e/o della fotografia gli interessati si devono presentare agli sportelli muniti di:
· documento di riconoscimento + fotocopia
· testo della dichiarazione redatto in carta semplice, senza firma
Per l'autentica di firma e foto, invece, è necessario presentarsi con:
· documento di riconoscimento + fotocopia
· due fotografie a colori, formato tessera
Nei due casi la firma deve essere apposta in presenza del funzionario consolare.
Legalizzazioni
Per "legalizzazione" s'intende il riconoscimento da parte della Cancelleria Consolare della firma di un pubblico funzionario appartenente all'Amministrazione spagnola. Gli interessati si devono presentare agli sportelli con la documentazione originale firmata dal funzionario spagnolo, dal traduttore ufficiale, ecc. (avvertenza: la firma del traduttore deve essere tra quelle depositate presso la Cancelleria, altrimenti non è possibile legalizzarla).
Si ricorda comunque che la legalizzazione da parte dell'Ufficio consolare non è necessaria se il documento è munito di "Apostille" dell'Aja (vedi sotto).
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La "Apostille" dell'Aja o legalizzazione unica
La Convenzione dell'Aja del 1961 ha svincolato gli Stati aderenti dalla necessità della legalizzazione, sostituendola con un'altra formalità chiamata "Apostille", da apporsi sui documenti da far valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati.
L'Apostille dell'Aja viene apposta dello Stato stesso che ha rilasciato il documento:
- in Spagna: informarsi presso il Ministerio de Justicia, Calle San Bernardo, 45 - 28015 Madrid, telefono (0034) 913.904.500; per atti emanati dalle autorità giudiziarie o loro delegati rivolgersi al “Secretariado de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia” della Comunidad Autonoma corrispondente; per atti pubblici notarili e documenti privati le cui firme sono state autenticate da un notaio rivolgersi al “Decano del Colegio Notarial” di appartenenza del notaio; per documenti ed atti emanati dalle autorità e dai funzionari dell’Amministrazione Centrale (ivi compreso il “Registro Civil Central”), rivolgersi al Ministerio de Justicia.
- in Italia: per gli atti notarili, giudiziari e dello stato civile rivolgersi ai Procuratori della Repubblica presso i tribunali nella cui giurisdizione gli atti sono stati formati; per gli altri atti amministrativi (per es. la firma del Sindaco) rivolgersi al Prefetto territorialmente competente, eccetto per la Valle d’Aosta (Presidente della Regione) e per le provincie di Trento e Bolzano (Commissario di Governo).
Casi in cui non è necessaria la legalizzazione
Ai sensi della Convenzione biltaterale tra la Spagna e la Repubblica Italiana (Legge 11.12.1985, n. 761 -BOE n. 124 del 24.05.1986) la documentazione di stato civile rilasciata da uno dei due Stati (certificati, di nascita, matrimonio, morte, ecc.) non si deve legalizzare se si presenta alle Autorità dell'altro Stato - a qualsiasi titolo -, a condizione che sia stata correttamente firmata, datata e timbrata.
Altre considerazioni utili circa la Apostille dell'Aja
Dal punto di vista sostanziale l'Apostille è un tipo di legalizzazione in quanto certifica la veridicità della firma di un pubblico ufficiale, la qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e, se del caso, l'autenticità del sigillo o timbro di cui l'atto è munito (art. 3 della Convenzione).
Da un punto di vista formale, invece, con l'Apostille si è voluto semplificare la procedura di legalizzazione, unificandone la formula e stabilendo che il documento munito dell'Apostille, può essere immediatamente recepito nel territorio di tutti gli Stati della Convenzione senza bisogno di un'altra legalizzazione.
Per semplificare ulteriormente l’intelligibilità della formula, la Convenzione ne ha fissato lingua, forma e contenuto. L'Apostille può essere redatta o nella lingua francese (lingua della Convenzione) o nella lingua ufficiale dell'autorità che l'ha rilasciata; in ogni caso l'intitolazione della legalizzazione deve essere sempre espressa nella forma francese di "Apostille" (art. 4).
Tutto ciò porta ad escludere con assoluta certezza la necessità di traduzione dell'Apostille apposta ad un documento da far valere in Italia.
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Ministero degli Affari Esteri
Ministero della Giustizia - Procure della Repubblica
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