
| A causa dell'elevato numero di richieste, la concessione di nuovi appuntamenti per richiedere il riconoscimento della cittadinanza per discendenza è temporaneamente sospesa fino allo smaltimento delle richieste arretrate. Gli appuntamenti già assegnati dal sistema automatizzato (ora disattivato) sono confermati. |
Inviando una e-mail alla casella cittadinanza.madrid@esteri.it si assegnano al momento appuntamenti solo per la cittadinanza per matrimonio (indicare i dati del richiedente, nome del coniuge, allegare copia del permesso di soggiorno in Spagna). Una volta inviata la richiesta, si prega di attendere la conferma del turno, che sarà assegnato secondo l'ordine di arrivo delle richieste e in base alla disponibilità.
Contatti con l'ufficio cittadinanza
La documentazione di cittadinanza si presenta esclusivamente su appuntamento. Gli interessati dovranno presentarsi il giorno comunicato con la documentazione richiesta. Chi si presentasse con la documentazione incompleta, dovrà richiedere un'altro appuntamento. Si consiglia di controllare sempre questa pagina web, che si cerca di tenere il più possibile aggiornata.
Una volta presentata la documentazione, si prega di non scrivere o telefonare per conoscere i tempi della definizione delle pratiche. Alla fine dell'iter di ricostruzione, al momento dell'invio dei documenti al Comune italiano competente, sarà inviata una e-mail di conferma. Alla conclusione dell'iter di concessione della cittadinanza per matrimonio, il relativo decreto sarà notificato all'indirizzo conosciuto.
Si prega di comunicare sempre eventuali cambi di indirizzo e/o di Paese di residenza.
E’ cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani.
La cittadinanza si trasmette da padre in figlio senza limiti di generazione, con la condizione che nessuno degli avi abbia mai rinunciato alla cittadinanza. La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948.
I nati all’estero possono avere la doppia cittadinanza, del paese estero e italiana.
A partire dal 16 agosto 1992 i cittadini italiani che acquistano una cittadinanza straniera non perdono la cittadinanza italiana a meno che non vi rinuncino espressamente. Prima di tale data, la perdita era automatica. In questo caso è possibile riacquistarla dopo almeno un anno di residenza in Italia.
Il riconoscimento alla cittadinanza italiana è fatto su istanza del singolo interessato e puó essere presentata esclusivamente al Consolato d’Italia nel paese in cui si ha residenza legale.
Documenti da presentare in originale + 1 fotocopia
Del capostipite (ascendente nato in Italia):
- atto di nascita rilasciato dal Comune italiano in originale e contenente le indicazioni di paternità e maternità
- atto di matrimonio
- atto di morte (se deceduto)
- certificato di non naturalizzazione del Paese in cui ha risieduto (con 6 mesi di validità dal momento dell'emissione) riportante tutte le varianti del nome e del cognome come risultanti dai vari atti di stato civile
Nel caso in cui l'ascendente italiano si fosse naturalizzato, occorrerà presentare la relativa sentenza di naturalizzazione, dalla quale sia possibile desumere la data esatta di acquisto della cittadinanza. La naturalizzazione dell'ascendente italiano potrebbe infatti comportare la perdita del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana dei discendenti.
Di ognuno dei discendenti in linea retta:
- atto di nascita
- atto di matrimonio (nel caso che la persona si sia sposata)
- atto di morte (se deceduto)
Del richiedente:
- atto di nascita proprio e degli eventuali figli minorenni
- eventuale atto di matrimonio e/o divorzio
- documento di residenza spagnolo e certificato di "empadronamiento"
ATTENZIONE:
Le generalità esatte e complete dell'ascendente italiano (nome, cognome, luogo e data di nascita) sono assolutamente indispensabili e la mancanza di tali dati rende impossibile lo svolgimento della pratica. Per luogo di nascita si intende il Comune o località esatta di nascita (e non la Provincia o la Regione).
Requisiti dei documenti da presentare
Tutti i documenti dovranno essere:
- legalizzati dalla Rappresentanza Diplomatica del Paese di emissione o riportare la "Postille" apposta dall’Autoritá straniera competente nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961
- tradotti in italiano da un traduttore ufficiale
Se altri familiari hanno presentato documenti utili al riconoscimento presso altri uffici consolari italiani, il richiedente può non presentarli, ma deve indicare obbligatoriamente presso quale Consolato si trova tale documentazione, che poi verrà richiesta d'ufficio.
Per i richiedenti di nazionalità argentina si consiglia di visitare anche le pagine web delle Rappresentanze diplomatiche/consolari in quel Paese.
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Il coniuge straniero di un cittadino italiano, può acquistare per naturalizzazione la cittadinanza italiana su domanda dopo:
• tre anni dalla data del matrimonio, se residente all'estero (*)
• due anni dalla data del matrimonio, se residente in Italia (*), semprechè non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi fino al momento dell'adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana.
(*) I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Nota: la donna straniera coniugatasi con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 acquistava automaticamente la cittadinanza italiana; ai sensi della Circolare n. 8/2007 del Ministero dell'Interno, tale acquisto automatico effettuato all'epoca in base al solo certificato di matrimonio, deve ora essere formalizzato anche con la trascrizione dell'atto di nascita; chi non avesse ancora provveduto, dovrà farlo quanto prima, presentando il poprio atto di nascita originale, eventualmente legalizzato e munito di traduzione alla lingua italiana > clicca qui per maggiori informazioni e per vistare la sezione dello Stato Civile.
Documenti da presentare con appuntamento da richiedere alla casella cittadinanza.madrid@esteri.it (con 6 mesi di validità dal momento dell'emissione):
- istanza dell’interessato, che si compila agli sportelli della Cancelleria Consolare il giorno dell'appuntamento; condizione generale per presentare l’istanza è che il coniuge italiano sia regolarmente iscritto all’Anagrafe Consolare/AIRE
- estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità + traduzione
- atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune italiano competente (Comune dove è stato contratto oppure trascritto il matrimonio)
- certificato penale rilasciato dalle Autorità del paese di residenza attuale e dalle Autorità di tutti i paesi dove il richiedente ha vissuto dai 14 anni di età + traduzione
- copia del permesso di residenza in Spagna ("Tarjeta de Residencia")
- "volante de empadronamiento" completo dei nomi di tutti i componenti della famiglia (lo rilascia il municipio spagnolo o la "junta municipal del distrito")
- certificato di stato di famiglia (rilasciato da questa Cancelleria Consolare il giorno dell'appuntamento)
- certificato di cittadinanza italiana del coniuge (rilasciato da questa Cancelleria Consolare il giorno dell'appuntamento)
- ricevuta del versamento del contributo di Euro 200, indicando come causale del versamento: presentazione istanza richiesta cittadinanza
Il versamento sopra indicato deve essere effettuato mediante bonifico estero (trasferencia bancaria) o tramite il circuito Eurogiro sul conto corrente postale intestato a:
MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA
codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
codice BIC/SWIFT delle Poste Italiane per bonifico estero: BPPIITRRXXX
codice BIC/SWIFT per operazioni Eurogiro: PIBPITRA
IMPORTANTE: TUTTA LA DOCUMENTAZIONE IN LINGUA STRANIERA INDICATA DOVRA' ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA TRADUZIONE UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA, EFFETTUATA DA UN TRADUTTORE GIURATO CON FIRMA DEPOSITATA PRESSO IL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES SPAGNOLO E CON FIRMA DEPOSITATA PRESSO LA CANCELLERIA CONSOLARE > clicca qui per istruzioni e per visitare la sezione delle Traduzioni.
Documentazione da presentare
Tutta la documentazione dovrà essere munita di Imposta da Bollo disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972, n. 642, nonché con le norme sulla legislazione di cui alla legge 04.01.1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel giorno fissato per l'appuntamento, dopo il controllo della documentazione (che dovrà essere completa, altrimenti si dovrà richiedere un'altro turno) si pagheranno gli importi delle legalizzazioni dei documenti. La Cancelleria Consolare trasmetterà poi la documentazione al Ministero dell'Interno, che è competente per l'istruttoria della pratica.
A conclusione dell'iter (che dura circa due anni) il decreto di conferimento della cittadinanza sarà notificato all'indirizzo conosciuto del richiedente (nel proprio interesse si consiglia, pertanto, di comunicare sempre eventuali cambi di indirizzo e/o di Paese di residenza).
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È possibile ottenere la naturalizzazione dopo un periodo di legale residenza in Italia. Per informazioni più dettagliate su quest'argomento si rimanda al sito del Ministero dell'Interno italiano (http://www.interno.it).
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A partire dal 16 agosto 1992 il cittadino italiano che acquista un'altra cittadinanza conserva quella italiana, a meno che non vi rinunci formalmente.
Persone naturalizzate
Per i naturalizzati prima del 16 agosto 1992 (e che quindi hanno perso la cittadinanza in base alla normativa anteriore), si chiarisce quanto segue:
- la cittadinanza italiana è trasmessa solo ai figli nati prima della naturalizzazione
- gli interessati possono riacquistare la cittadinanza trasferendo la residenza in Italia e soddisfacendo gli altri requisiti previsti dalla Legge
La cittadinanza riacquistata è trasmessa ai figli minorenni alla data del riacquisto.
Acquisto di un'altra cittadinanza da parte di cittadini italiani
Coloro che hanno acquistato una cittadinanza straniera dopo il 16 agosto 1992 e prima del 31 marzo 2001, devono darne comunicazione all'Ufficiale dell Stato Civile del luogo di residenza o, se residente all'estero, all'Autorità consolare competente, mediante dichiarazione formale resa di persona o via posta inviando un'apposita dichiarazione (vedi sotto). I documenti necessari sono: a) certificato di naturalizzazione, b) passaporto italiano o certificato di nascita, c) passaporto straniero o altro documento di identità. Qualora la dichiarazione fosse presentata oltre i termini, Il Prefetto in Italia può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da Euro 103,29 a Euro 1.032,91.
Non è richiesta dichiarazione formale per coloro che hanno acquisito la cittadinanza straniera dopo il 31 marzo 2001.
Modelli
·> modello di dichiarazione di acquisto di cittadinanza straniera
Donne sposate con uno straniero
Le donne sposate prima del 01/01/1948 con stranieri e che hanno automaticamente acquisito la cittadinanza del marito per matrimonio, possono riacquistare la cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero, con una semplice dichiarazione, versando i relatvi importi previsti dalla nuova legge. Le donne sposate con cittadini stranieri dopo il 1/1/1948 che abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera comunque non hanno perso la cittadinanza italiana. Devono solo dichiarare che intendono mantenere la cittadinanza italiana. La stessa dichiarazione può essere presentata dai figli di madre cittadina che non ha potuto presentare tale manifestazione di volontà.
Modelli
·> modello di richiesta riconoscimento cittadinanza italiana dalla nascita, effettuata da parte di donna italiana divenuta straniera automaticamente per matrimonio celebrato dopo il 01.01.1948 - Circolare Mininterno n. K601/5 dell’8 gennaio 2001
·> modello di ichiesta riconoscimento di cittadinanza italiana dalla anscita, effettuata da parte dei figli di donna italiana per nascita, divenuta straniera automaticamente per matrimonio celebrato dopo il 01.01.1948 - Circolare Mininterno n. K601/5 dell'8 gennaio 2001
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Il minore straniero, se adottato da un cittadino italiano, acquisisce la cittadinanza sia per adozione mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.
Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione.
In ogni caso un minorenne non può mai perdere la cittadinanza italiana, nemmeno se uno dei genitori la perde oppure se riacquista una cittadinanza straniera.
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Il figlio straniero minorenne di un cittadino italiano puó acquisire la cittadinanza italiana in seguito al riconoscimento di paternità o maternità.
Nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso.
Per maggior approfondimento, si consigliano i richiedenti, in special modo i provenienti dall’area latino-americana di verificare anche i siti delle Rappresentanze Diplomatiche italiane in quei Paesi. Si da di seguito una lista dei principali:
Argentina: http://www.consbuenosaires.esteri.it
Brasile: http://www.consriodejaneiro.esteri.it/Consolato_RiodeJaneiro
Cile: http://www.ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago
Colombia: http://www.ambbogota.esteri.it
Ecuador: http://www.ambquito.esteri.it/ambasciata_quito
Perú: http://www.italembperu.org.pe
Uruguay: http://www.ambmontevideo.esteri.it/Ambasciata_Montevideo
Venezuela: http://sedi.esteri.it/ambcaracas
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IMPORTANTE
I discendenti di cittadini austro-ungarici di etnia italiana possono chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana fino al 19 dicembre 2010. I richiedenti possono inviare una e-mail di richiesta dell'appuntamento a cittadinanza.madrid@esteri.it.
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