
STATO CIVILE COGNOMI E NOMI |
Ai sensi dell DPR n. 396/2000 i cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile che si verificano durante la loro permanenza all'estero. E' dunque loro obbligo consegnare i relativi atti (nascita, matrimonio, decesso) o la relativa documentazione (divorzio, riconoscimento di figli, cambio del regime patrimoniale del matrimonio, ecc.) all'Ufficio Consolare territorialmente competente.
Per i cittadini iscritti nell'Anagrafe Consolare, l'Ufficio Consolare si occupa di aggiornare la propria banca dati e di trasmettere l'atto (o atti) di stato civile al Comune italiano di riferimento, mentre per i cittadini residenti in Italia, si provvede, di norma, unicamente a trasmettere gli atti al Comune di residenza del nucleo familiare.
In alternativa i cittadini possono consegnare gli atti di stato civile, debitamente legalizzati e tradotti, direttamente al Comune italiano di appartenenza (art. 12, comma 11, DPR 396/2000). In questi casi si consiglia ai cittadini residenti in Spagna di consegnare copia di tali atti registrati direttamente in Italia all'Ufficio Consolare competente, per l'aggiornamento della banca dati dell'anagrafe consolare.
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Nei casi in cui per il cittadino italiano iscritto nell'AIRE si registri una variazione di stato civile direttamente in Italia (vale a dire, la celebrazione di un matrimonio, la nascita di un figlio, il decesso di un familiare, ecc.), e affinchè tale modifica venga registrata anche presso la banca dati dell'anagrafe consolare, è necessario presentare/inviare all'Ufficio Consolare una copia del relativo atto o estratto, rilasciato dal Comune italiano dove è stato trascritto l'atto stesso.
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La Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid si occupa prevalentemente di trasmettere in Italia gli atti di stato civile rilasciati dai "Registros Civiles" spagnoli che si trovano nel territorio della Circoscrizione Consolare.
I cittadini possono presentare/inviare la documentazione di stato civile:
- per posta ordinaria all'indirizzo della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, Calle Agustín de Betancourt n.3, 28003 Madrid
- all'Ufficio Onorario competente per la località di rilascio dell'atto > clicca qui per vedere gli Uffici della rete consolare
Per agevolare la trattazione delle richieste, gli atti di stato civile rilasciati dalle Autorità spagnole devono rispettare i seguenti requisiti:
- devono essere accompagnati dal relativo modulo di richiesta (vedi sezione Modulistica) e dalle eventuali fotocopie
- devono essere atti originali (non sono dunque valide le fotocopie)
- in caso di errori, devono contenere le rettifiche del "Juez Encargado del Registro Civil" spagnolo, effettuate prima della presentazione al'Ufficio Consolare; gli atti integrali corretti o rettificati a margine devono essere preferibilmente muniti di traduzione ufficiale all'italiano (art. 22, comma 2 del DPR 396/2000)
Avvertenze:
· il "LIBRO DE FAMILIA" rilasciato dal Registro Civil spagnolo non è un "atto" di stato civile e, pertanto, non ha valore per effettuare una trascrizione; il suo uso è limitato all'ambito della legislazione spagnola.
Esenzione da legalizzazione tra Italia e Spagna
Ai sensi della Convenzione biltaterale tra la Spagna e la Repubblica Italiana (Legge 11.12.1985, n. 761 -BOE n. 124 del 24.05.1986) la documentazione di stato civile rilasciata da uno dei due Stati non si legalizza se si deve presentare alle Autorità dell'altro Stato - a qualsiasi titolo -, a condizione che sia stata correttamente firmata, datata e timbrata da un funzionario.
Trascrizione di una NASCITA avvenuta in Spagna
I figli di genitori entrambi italiani o di almeno uno con cittadinanza italiana - anche se nato all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza - sono cittadini italiani. Per consentire il riconoscimento della cittadinanza al proprio figlio la nascita deve essere trascritta in Italia.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano italiani ed appartengano o siano residenti presso Comuni diversi - salvo diverso accordo per iscritto tra di loro - l'atto di nascita verrà trascritto presso il Comune di riferimento della madre.
In caso di figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori, oltre alla richiesta è necessario allegare anche una dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale. Il riconoscimento effettuato all’estero è valido anche in Italia qualora rispetti le condizioni previste dalla normativa italiana (art. 250 e segg codice civile).
Informazioni relative al cognome ed al nome del proprio figlio
- Cognome
Il Ministero dell'Interno, tramite la circolare n. 397/2008, emanata il 16.05.2008, ha disposto che per i soggetti nati all'estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l'Ufficiale di stato civile italiano procederà ad iscrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell'atto di nascita. Resta fermo che l'interessato (ovvero il genitore italiano) possa richiedere all'Ufficiale dello stato civile, con apposita istanza, l'applicazione della normativa italiana e quindi l'acquisizione del solo cognome paterno. In assenza di tale istanza si provvederà ad assegnare il cognome in base alla suddetta circolare.
- Nome
Ai sensi dell'art. 34 del DPR 396/2000, è vietato imporre al proprio figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con estensione alle lettere J, K, X, Y, W. Se il genitore intende dare al bambino un nome in violazione ai divieti stabiliti, l'ufficiale dello stato civile del Comune lo avverte del divieto e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, forma l'atto e ne dà immediata notizia al Procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi, anche separati, e comunque non superiori a tre. A tal fine, si ritiene opportuno consigliare ai genitori di evitare di imporre ai propri figli nomi che possono trarre in equivoco circa il sesso degli stessi (ad esempio il nome "Andrea", che in Italia ha valenza maschile e invece nei paesi a cultura spagnola è un nome femminile).
Trascrizione di un MATRIMONIO avvenuto in Spagna
Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente. Dopo in matrimonio civile o religioso i coniugi - o persona da essi delegata - dovranno presentare il modulo di richiesta accompagnato dalla documentazione specificata.
Avvertenza: se entrambi i coniugi sono cittadini italiani ed appartengono a due Comuni diversi, è necessario produrre n. 2 istanze complete, dato che il matrimonio viene registrato da entrambi i Comuni di riferimento.
Il regime patrimoniale del matrimonio
Il regime patrimoniale vigente in Italia per il matrimonio è quello di comunione di beni e, pertanto, chi intendesse modificare tale regime potrà farlo in sede di trascrizione del matrimonio stesso, oppure successivamente mediante la stesura di un'atto notarile:
- redatto da un Notaio spagnolo (in questo caso gli interessati dovranno presentare all'Ambasciata l'atto originale - o copia autentica -, legalizzato con la "Apostilla" dell'Aja, munito di traduzione ufficiale alla lingua italiana, una fotocopia di tutto il carteggio ed una fotocopia dei documenti d'identità dei due coniugi)
- redatto dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid (in questo caso è necessario prenotare l'appuntamento con l'Ufficio Notarile, tramite la pagina web del Consolato)
Trascrizione di un DECESSO avvenuto in Spagna
La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia. I familiari - o persona delegata dagli stessi - devono presentare il modulo di richiesta accompagnato dalla documentazione specificata.
Per informazioni relative alle pratiche di successione, cliccare qui.
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Per gli atti di stato civile rilasciati da altri Paesi (cioè non rilasciati dalle Autorità spagnole) è consigliabile rivolgersi in primo luogo alla Rappresentanza diplomatico/consolare italiana territorialmente competente (si suggerisce di visitarne il relativo sito web). Nel caso che non sia possibile presentare l'atto all'Ufficio Consolare competente, la documentazione potrà essere presentata presso questo Ufficio, con le modalità sopra descritte per gli atti di stato civile. Si avverte che in base alla legge tali atti, per i quali non è competente direttamente la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, devono essere muniti di legalizzazione e di traduzione ufficiale in lingua italiana, a cura degli interessati. Gli atti in modello plurilingue rilasciati ai sensi della Convenzione di Vienna sono esenti da legalizzazione e da traduzioni.
N.B.: i tempi di registrazione in Italia di tali atti non saranno brevi, dato che in alcuni casi devono essere inviati alla Rappresentanza diplomatico/consolare competente per la verifica "formale e sostanziale".
Il servizio è riservato esclusivamente ai connazionali iscritti nell'Anagrafe Consolare di Madrid che ne facciano richiesta con la relativa modulistica.
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Il cittadino italiano che desidera richiedere una modifica del proprio nome o cognome, deve presentare apposita istanza indirizzata al Prefetto della Provincia di trascrizione della nascita munita di marca da bollo.
Prima di avviare la richiesta di modifica del cognome/nome si consiglia di contattare la Cancelleria Consolare, inviando una e-mail alla casella notarile.madrid@esteri.it, che fornirà le opportune indicazioni ed eventualmente la modulistica da compilare e presentare alle Autorità competenti.
Avvertenza: la richiesta di "cambio di cognome/nome" non deve essere confusa con la "correzione del cognome
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Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 397/2008, ha disposto che per i soggetti nati all'estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l'Ufficiale di stato civile italiano procederà ad iscrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell'atto di nascita.
Il genitore italiano può tuttavia richiedere all'Ufficiale dello stato civile, con apposita istanza, l'applicazione della normativa italiana che prevede l'acquisizione del solo cognome paterno.
In sostanza, la correzione d'ufficio disposta ai sensi dell'art. 98 del DPR n. 396/2000, è prevista nei seguenti casi:
- per il cittadino soltanto italiano che nasca all'estero ed al quale venga attribuito un cognome diverso da quello che gli spetterebbe secondo la legge italiana (ad esempio, per mancata conoscenza della norma applicabile in Italia da parte dell'ufficiale di stato civile straniero);
- per i cittadini stranieri divenuti cittadini italiani perdendo la cittadinanza di origine
Nel caso di soggetti con doppia cittadinanza (compresa quella di paesi extra-europei), gli Ufficiali di stato civile non potranno, senza il consenso dell'interessato, correggere ai sensi dell'art. 98 il cognome attribuito nell'altro paese di cittadinanza secondo le norme ivi vigenti.
Prima di avviare la richiesta di correzione del cognome si consiglia di contattare la Cancelleria Consolare, inviando una e-mail alla casella notarile.madrid@esteri.it, che fornirà le opportune indicazioni ed eventualmente la modulistica da compilare e presentare alle Autorità competenti.
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·> [Richiesta di trascrizione di una NASCITA avvenuta in Spagna]
·> [Dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale]
·> [Richiesta di trascrizione di un MATRIMONIO avvenuto in Spagna]
·> [Richiesta di trascrizione di un DECESSO avvenuto in Spagna]
· modelli pdf e word
· moduli per presentare atti di stato civile spagnoli rilasciati dai locali "Registros Civiles"
·> [Registrazione di atti di stato civile rilasciati in ALTRI PAESI - non dalla Spagna -]
· modello pdf
· modulo per presentare atti di stato civile che non siano stati rilasciati dalle Autorità spagnole, da inviare alla Rappresentanza diplomatico/consolare territorialmente competente; gli atti devono essere muniti di legalizzazione e di traduzione ufficiale in lingua italiana, salvo nei casi di modelli internazionali o plurilingue rilasciati ai sensi della Convenzione di Vienna, che sono esenti
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Ministerio de Justicia - Registros Civiles
Ministerio de Justicia - Legalizaciones
Ministerio de Asuntos Exteriores - Intérpretes Jurados
Ministero dell'Interno - Servizi Demografici
Ministero della Giustizia - Come fare per...
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