
STATO CIVILE COGNOMI E NOMI |
Normativa di riferimento: DPR n. 396/2000
I cittadini italiani sono tenuti per legge a dichiarare tutte le variazioni di stato civile che si verificano durante la loro permanenza all'estero. E' dunque loro obbligo consegnare i relativi atti o certificati (nascita, matrimonio, decesso) o la relativa documentazione (divorzio, riconoscimento di figli, cambio del regime patrimoniale del matrimonio, ecc.).
Per i cittadini iscritti nell'Anagrafe Consolare, il compito dell'Ufficio Consolare è quello di aggiornare la propria banca dati e di inviare la documentazione al Comune d'iscrizione AIRE del capo-famiglia italiano.
Per i cittadini residenti in Italia, invece, gli Uffici Consolari provvedono unicamente ad inviare i certificati al Comune di residenza del connazionale, senza ulteriori adempimenti.
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Registrare una nascita, un matrimonio o un decesso (SPAGNA)
La Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid si occupa prevalentemente di inviare in Italia gli atti e la documentazione di stato civile emessa dai "Registros Civiles" spagnoli che si trovano nella propria Circoscrizione Consolare.
Per atti rilasciati in altri Paesi o in altre circoscrizioni consolari si prega di leggere e informazioni riportate alla fine di questa sezione, mentre per registrare in anagrafe un matrimonio, una nascita o un decesso avvenuti in Italia, è sufficiente presentare/inviare la fotocopia del relativo certificato emesso dal Comune italiano.
Gli atti o certificati rilasciati dalle Autorità spagnole devono rispettare i seguenti requisiti:
- devono essere accompagnati dal relativo modulo di richiesta trascrizione e dalle fotocopie specificate nelle istruzioni
- devono essere certificati in originale (non sono dunque valide fotocopie)
- in caso di errori, devono contenere le rettifiche del "Juez Encargado del Registro Civil" spagnolo, effettuate prima della presentazione al'Ufficio Consolare
- gli atti corretti o rettificati devono essere muniti di traduzione ufficiale all'italiano, a cura dei richiedenti (art. 22, comma 2 del DPR 396/2000) > cliccare qui per accedere alle informazioni per le traduzioni
Avvertenze:
· il "LIBRO DE FAMILIA" rilasciato dal Registro Civil spagnolo non è un "atto" di stato civile e, pertanto, non ha valore per effettuare la trascrizione in Italia; il suo uso è limitato all'ambito della legislazione e del territorio spagnolo
· il Consolato Generale d'Italia in Barcellona è competente per accogliere gli atti di stato civile rilasciati nella propria circoscrizione consolare, anche nel caso che i cittadini italiani abbiano la residenza nella circoscrizione di Madrid
Esenzione da legalizzazione
Ai sensi della Convenzione biltaterale tra la Spagna e la Repubblica Italiana (Legge 11.12.1985, n. 761 -BOE n. 124 del 24.05.1986) la documentazione di stato civile rilasciata da uno dei due Stati non si legalizza se si deve presentare alle Autorità dell'altro Stato -a qualsiasi titolo-, a condizione che sia stata correttamente firmata, datata e timbrata da un funzionario.
Modalità di presentazione dei certificati di stato civile rilasciati in Spagna
Dopo aver verificato che sono stati rilasciati all'interno della Circoscrizione Consolare di competenza dell'Ambasciata d'Italia in Madrid (e non del Consolato Generale di Barcellona) e che contengono i dati giusti, i certificati si possono presentare:
- presso gli sportelli della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, sita in c/Agustín de Betancourt n.3, previa prenotazione dell'appuntamento "on-line" ·> cliccare qui per prenotare l'appuntamento
- presso l'Ufficio Onorario competente per la località di rilascio > clicca qui per vedere gli Uffici della rete consolare
- per posta all'indirizzo della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, Calle Agustín de Betancourt n.3, 28003 Madrid, oppure all'Ufficio Onorario competente, indicando sulla busta "Per Ufficio Stato Civile"
Trascrizione della NASCITA di un figlio avvenuta in Spagna
I figli di genitori entrambi italiani o di almeno uno con cittadinanza italiana - anche se nato all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza - sono cittadini italiani. Per consentire l'automatico riconoscimento della cittadinanza al proprio figlio la nascita deve essere registrata in Italia.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano italiani ed appartengano o siano residenti presso Comuni diversi - salvo diverso accordo per iscritto tra di loro - l'atto di nascita verrà trascritto presso il Comune di appartenenza o di residenza della madre.
Per registrare la nascita dei propri figli i genitori devono presentare il modulo di richiesta accompagnato dalla documentazione specificata nelle istruzioni:
In caso di figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori (*), presentare anche la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale
(*) Avvertenza: la "dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale" dovrà essere valutata dal Comune italiano competente; ove possibile, si invitano i connazionali a presentare i certificati con una specifica indicazione o annotazione a margine - da richiedere al "Juez Encargado del Registro Civil" competente - dalla quale si evinca chiaramente il riconoscimento del minore da parte di entrambi i genitori; ciò serve a rendere il riconoscimento pienamente valido anche in Italia e ad evitare numerosi problemi, come per es. la rimozione dei dati relativi al genitore che non si è potuto presentare personalmente a dichiarare la nascita del proprio figlio. I predetti certificati o atti dovranno essere accompagnati da una traduzione ufficiale all'italiano, a cura dei richiedenti.
Informazioni relative al cognome ed al nome del proprio figlio
- Cognome
Il Ministero dell'Interno, tramite la circolare n. 397/2008, emanata il 16.05.2008, ha disposto che per i soggetti nati all'estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l'Ufficiale di stato civile italiano procederà ad iscrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell'atto di nascita.
Resta fermo che l'interessato (ovvero il genitore italiano) possa richiedere all'Ufficiale dello stato civile, con apposita istanza, l'applicazione della normativa italiana e quindi l'acquisizione del solo cognome paterno. In assenza di tale istanza si provvederà ad assegnare il cognome in base alla suddetta circolare.
- Nome
Ai sensi dell'art. 34 del DPR 396/2000, è vietato imporre al proprio figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con estensione alle lettere J, K, X, Y, W. Se il genitore intende dare al bambino un nome in violazione ai divieti stabiliti, l'ufficiale dello stato civile del Comune lo avverte del divieto e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, forma l'atto e ne dà immediata notizia al Procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi, anche separati, e comunque non superiori a tre. A tal fine, si ritiene opportuno consigliare ai genitori di evitare di imporre ai propri figli nomi che possono trarre in equivoco circa il sesso degli stessi (ad esempio il nome "Andrea", che in Italia ha valenza maschile e invece nei paesi a cultura spagnola è un nome femminile).
Trascrizione di un MATRIMONIO celebrato in Spagna
Dopo in matrimonio i coniugi - o persona da essi delegata - dovranno presentare il modulo di richiesta accompagnato dalla documentazione specificata nelle istruzioni:
Avvertenza: se entrambi i coniugi sono cittadini italiani ed appartengono a due Comuni diversi, è necessario produrre n. 2 istanze complete e n. 2 certificati di matrimonio in originale, da inviare ai rispettivi Comuni di riferimento.
Il regime matrimoniale
Il regime patrimoniale vigente in Italia per il matrimonio è quello di comunione di beni e, pertanto, chi intendesse modificare tale regime potrà farlo in sede di trascrizione del matrimonio stesso, oppure successivamente mediante la stesura di un'atto notarile:
- redatto da un Notaio spagnolo (in questo caso gli interessati dovranno presentare all'Ambasciata l'atto originale - o copia autentica -, legalizzato con la "Apostilla" dell'Aja, munito di traduzione ufficiale alla lingua italiana, una fotocopia di tutto il carteggio ed una fotocopia dei documenti d'identità dei due coniugi)
- redatto dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid (in questo caso è necessario prenotare l'appuntamento con l'Ufficio Notarile, tramite la pagina web del Consolato)
Trascrizione di un DECESSO avvenuto in Spagna
I familiari - o persona delegata dagli stessi - devono presentare il seguente modulo con istruzioni:
Per informazioni relative alle pratiche di successione, cliccare qui.
Per gli atti di stato civile rilasciati in altri Paesi (cioè non rilasciati in Spagna) è necessario rivolgersi in prima istanza all'Ufficio Consolare competente per la località di rilascio degli atti stessi (Ambasciata o Consolato), anche in caso di residenza in Spagna. Nel caso che - per un qualsiasi motivo - l'Ufficio Consolare competente rifiutasse di accettare un certificato di stato civile di un connazionale non iscritto presso la sua anagrafe, il certificato stesso potrà essere presentato presso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, sita in c/Agustín de Betancourt n.3, previa prenotazione dell'appuntamento "on-line".
Avvertenza importante: i certificati di stato civile sui quali l'Ambasciata d'Italia in Madrid non ha la diretta competenza (vale a dire quelli non rilasciati in Spagna o nella cisrcoscrizione consolare di Madrid) devono comunque essere inviati all'Ambasciata/Consolato competente per la relativa verifica "formale e sostanziale" prevista dalla legge, pertanto i tempi di registrazione degli atti in Italia non saranno brevi; l'Ufficio Consolare si limita ad inviare l'atto senza pronunciarsi sul contenuto dello stesso; il servizio è riservato esclusivamente ai connazionali iscritti nell'Anagrafe Consolare di Madrid che ne facciano motivata richiesta.
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Cambio di cognome/nome
Per informazioni relative al cambio del cognome o del nome, si prega di visitare il sito istituzionale del Ministero dell'Interno > cliccare qui per accedere al sito
Per le istanze si consiglia comunque di scaricare e utilizzare i moduli di seguito riportati, specificamente adattati ai connazionali residenti all'estero:
Le istanze da rivolgere alla Prefettura competente tramite l'apposita modulistica possono essere inoltrate per il tramite della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid.
Per il pagamento degli importi indicati si effettua tramite versamento presso la Banca Banesto:
·> clicca qui per accedere alla Tabella delle Tariffe Consolari
·> clicca qui per vedere un esempio di versamento presso la Banca Banesto
Per completare l'iter della modifica del cognome o del nome - semprechè la modifica stessa sia stata già notificata - l'interessato dovrà presentare un'istanza per affiggere all'albo ill relativo decreto:
·> Istanza di affissione all'albo del decreto di cambio cognome/nome
·> Istanza di affissione all'albo del decreto di cambio cognome/nome (per minori)
Avvertenza: la richiesta di "cambio di cognome/nome" -iniziativa dell'interessato- non deve essere confusa con il "ricorso avverso la correzione del cognome" contro la decisione adottata dall'Ufficiale dello stato civile, che è possibile ricorrere solo se è stata notificata agli interessati come stabilisce la Legge (vedere la seguente sezione).
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Ricorsi avverso la correzione del cognome (art. 98 del DPR 396/2000)
Il Ministero dell'Interno, tramite la circolare n. 397/2008, ha disposto che per i soggetti nati all'estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l'Ufficiale di stato civile italiano procederà ad iscrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell'atto di nascita.
Resta fermo che l'interessato (ovvero il genitore italiano) possa richiedere all'Ufficiale dello stato civile, con apposita istanza, l'applicazione della normativa italiana e quindi l'acquisizione del solo cognome paterno.
In sostanza, viene disposto che la correzione d'ufficio ai sensi dell'art. 98 del DPR 396/2000 da parte del Comune dovrà essere applicata nei seguenti casi:
- per il cittadino soltanto italiano che nasca all'estero ed al quale venga attribuito un cognome diverso da quello che gli spetterebbe secondo la legge italiana (ad esempio, per mancata conoscenza della norma applicabile in Italia da parte dell'ufficiale di stato civile straniero);
- per i cittadini stranieri divenuti cittadini italiani perdendo la cittadinanza di origine
Nel caso di soggetti con doppia cittadinanza (compresa quella di paesi extra-europei), gli Ufficiali di stato civile non potranno, senza il consenso dell'interessato, correggere ai sensi dell'art. 98 il cognome attribuito nell'altro paese di cittadinanza secondo le norme ivi vigenti.
Ricorsi
Per opporsi comunque ai provvedimenti sopra riportati è possibile l'interposizione di un ricorso da presentare avverso la decisione adottata dall'Ufficiale dello Stato Civile italiano, tramite i Tribunali. Il ricorso è possibile solo a notifica avvenuta della decisione adottata dal Comune. Trascorsi i termini per il ricorso, l'interessato può sempre attivare la procedura di cambiamento di cognome tramite apposita istanza.
L'art. 95, comma 3 del D.P.R. 396/2000 cita testualmente: "Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di seguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede sia eseguito l'adempimento".
Avvertenza importante: Il Tribunale non può ricevere ricorsi inoltrati per posta, in quanto svolge attività giurisdizionale e non amministrativa; per ottenere l'iscrizione a ruolo dei ricorsi è necessario svolgere alcune formalità che richiedono la presenza dell'interessato o di persona munita di procura. I ricorsi non possono, quindi, essere inoltrati per il tramite della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, la quale, se richiesta, potrà erogare le eventuali procure > cliccare qui per accedere alle informazioni per le procure.
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